CoronaVirus e Codice della Crisi

Ancora sugli obblighi di segnalazione.

Con questa nota diamo continuità all’informativa già resa sul prefigurato differimento degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 secondo comma e 15 del nuovo Codice della Crisi.

Si tratta, lo ricordiamo, degli obblighi – che gravano sugli organi di controllo societari (sindaci e revisori) e sui creditori pubblici qualificati (Agenzia Entrate, INPS, Agente Riscossione) di segnalazione interna (agli organi amministrativi dell’impresa interessata) ed esterna (all’OCRI, in caso di inerzia degli organi amministrativi) della sussistenza dei fondati indizi di crisi dell’impresa.

Il decreto correttivo del Codice della crisi, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13.2.2020 e attualmente al vaglio delle commissioni parlamentari, ne prevedeva l’entrata in vigore differita dal 15 agosto del corrente anno al 15 febbraio 2021: differimento che però era accordato  solo limitatamente alle “nano” imprese, ovverosia a quelle stesse imprese esonerate dall’obbligo di procedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle s.r.l. perchè con valori tutti inferiori ai parametri previsti dall’art. 2477 c.c. (si ricorda: 4 MLN euro di totale attivo patrimoniale;4 MLN euro ricavi vendite e prestazioni; media di 20 unità di dipendenti occupati durante l’esercizio).

La necessità di procedere con maggiore gradualità nella introduzione di questi obblighi, è divenuta più cogente e generale in conseguenza delle difficoltà economiche già create e che seguiranno alla emergenza sanitaria da Corona Virus.

Pertanto, con il decreto legge n. 9 del 2.3.2020 (art.11) l’operatività di tali obblighi è stata effettivamente rinviata al 15 febbraio 2021  e non solo per le nano imprese come prevedeva il correttivo, bensì per tutte le imprese già originariamente destinatarie della disciplina delle misure di allerta ai sensi del Codice della Crisi (art.12comma 3) e quindi per tutte le imprese (su tutto il territorio nazionale, ormai divenuto tutto “zona rossa”) con esclusione delle grandi imprese e delle società quotate e di quegli altri soggetti già esclusi, appunto, dagli strumenti di allerta ai sensi dell’art.12 CCII.

Il rinvio interessa quindi una platea più ampia e generale di soggetti, per i quali si è inteso apprestare un ulteriore periodo cuscinetto, a beneficio anche degli enti deputati (OCRI) alla gestione, per affrontare situazioni di crisi, anche in considerazione degli effetti economici che seguiranno alla emergenza epidemica in corso.

Resta il dubbio se un differimento chirurgico e parziale della disciplina delle misure di allerta (in quanto incidente solo sugli obblighi gravanti sugli organi di controllo e sugli enti pubblici qualificati) sia sufficiente ed adeguato in un contesto di eccezionale crisi economica come quello che si sta delineando.

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